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Firme e quorum, come funziona il referendum abrogativo

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Firme e quorum, come funziona il referendum abrogativo

La richiesta di 500mila elettori, poi l'esame di Cassazione e Consulta

16 maggio 2025, 16:48

Redazione ANSA

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Il Palazzo della Consulta sede della Corte Costituzionale - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palazzo della Consulta sede della Corte Costituzionale - RIPRODUZIONE RISERVATA

 È l'articolo 75 della Costituzione a regolare l'indizione di un referendum popolare abrogativo come i 5 che si voteranno l'8 ed il 9 giugno prossimi. Necessaria la richiesta di 500mila elettori o cinque Consigli regionali. Ci sono materie che non possono essere sottoposte a referendum: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte Costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del referendum.


Non è possibile abrogare disposizioni di rango costituzionale, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno: è il cosiddetto quorum.


La legge 352 del 1970 stabilisce le modalità di attuazione della procedura. Le richieste di referendum devono essere depositate alla Corte di Cassazione dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale della Cassazione le esamina per accertare che siano conformi alla legge. Entro il 31 ottobre l'Ufficio rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Entro il 15 dicembre l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate.
Tocca poi alla Corte costituzionale deliberare, non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo, sulla legittimità costituzionale dei quesiti. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il governo possono depositare memorie alla Corte memorie.
La Consulta decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte.
Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.


Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, il presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta. 

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