E, "attualmente, in Italia così come in Europa, non esiste una legislazione specifica". I professionisti ricordano che con l'espressione "eredità digitale" si ricomprende "un insieme di risorse 'offline' e 'online': della prima categoria fanno parte i file, i software e i documenti informatici creati, o acquistati dalla persona defunta, ma anche nomi a dominio associati a siti internet", mentre per risorse online, invece, "ci si riferisce a tutte quelle che si vengono a creare attraverso i vari tipi di account, siano essi di posta elettronica, di social network, account di natura finanziaria, di e-commerce o di pagamento elettronico".
E, specificano i notai, "anche le criptovalute fanno parte dell'eredità digitale, data la loro natura di beni digitali". Dalla successione, si legge nel decalogo, "restano esclusi i beni piratati, i contenuti concessi in licenza per cui si paga un canone, gli account di firma elettronica e quelli di identità digitale", e "neanche le password fanno parte dell'eredità digitale e affidarle a qualcuno non significa attribuire automaticamente le risorse cui esse danno accesso". Infine, "si può disporre dei propri diritti e interessi digitali tramite testamento", che "resta sempre lo strumento più idoneo per risorse con valore economico e non solo. In caso di dubbio, è bene affidarsi al notaio di fiducia con il quale si riuscirà sicuramente a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, reali e digitali", recita, infine, la guida.
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