In caso di ritardi o cancellazioni di voli, come sta avvenendo a Londra per l'incendio all'aeroporto di Heathrow, la normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Lo ricorda la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo.
Ecco a chi si applicano le tutele previste in caso di cancellazione:
- LE TUTELE: Le tutele si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
- A CHI NON SI APPLICANO: Non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto, nonché della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
- DIRITTI DEI PASSEGGERI: il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Per quanto riguarda l'assistenza, sono previsti pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa.
- COMPENSAZIONE: L'ulteriore compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro (prevista dall’art. 7 del citato Regolamento n. 261/2004 sulla base della lunghezza della tratta aerea) non è dovuta nel caso in cui: la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza.
- A CHI INVIARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO: In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di pacchetto di viaggio tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto turistico. I siti web dei vettori aerei dispongono in genere di una apposita sezione dove gli utenti possono avviare la pratica di rimborso. Se la compagnia non risponde alle nostre richieste o nega il rimborso del biglietto. In questo caso è possibile rivolgersi anche a RimborsoAlVolo per avviare le azioni nei confronti del vettore aereo che non rispetta il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA