Un'altra grana sui Centri per migranti in Albania piomba sul governo: se uno straniero, trasferito nel Cpr in Albania, chiede la protezione internazionale non può essere trattenuto nella struttura di Gjader e deve essere riportato in Italia. E' quanto cristallizza la Corte di Appello di Roma, in composizione monocratica, in una sentenza di otto pagine in cui dispone "l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del Protocollo Italia-Albania", non convalidando il trattenimento.
Il caso preso in esame dai giudici capitolini riguarda un cittadino marocchino che era stato trasferito nel centro albanese l'11 aprile.
L'uomo, che risulta in Italia dal 2021 e nel 2023 ha ricevuto una condanna penale, era stato espulso dalla prefettura di Napoli il 31 marzo. Nel corso della sua permanenza del Cpr lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la richiesta di asilo. Una iniziativa che in base alla normativa fa scattare una nuova udienza di convalida che per competenza spetta ai giudici di Roma per i richiedenti protezione internazionale.
Nella sentenza il giudice sul punto affermano che "la domanda di protezione internazionale formulata sul territorio albanese, equiparato, ai soli fini del Protocollo Italia-Albania e dello svolgimento delle procedure ivi previste, a zone di frontiera o di transito deve considerarsi validamente presentata come richiesta di asilo rivolta allo Stato italiano".
Nel caso specifico la "volontà di richiedere la protezione internazionale è stata manifestata durante il trattenimento in corso presso il Cpr di Gjader, dove il cittadino straniero - si legge nell'atto dei giudici capitolini - è stato condotto coattivamente, senza il suo consenso e senza che, durante il trasferimento, sia venuto meno il titolo di trattenimento o che vi sia stata incidenza alcuna sulla procedura alla quale lo straniero è stato sottoposto in Italia, tal che deve ritenersi che la domanda sia stata validamente presentata, nel corso della medesima procedura, dinanzi allo Stato Italiano". In sostanza, afferma il giudice, la "valida presentazione della domanda di protezione internazionale ha mutato il titolo del trattenimento del cittadino straniero, non più finalizzato all'esecuzione del suo rimpatrio, bensì allo svolgimento della domanda di asilo".
Conseguentemente "non rientra più nelle categorie di soggetti individuati dal Protocollo" e nei suoi confronti "non sono applicabili le procedure previste". Per la Corte d'Appello, in conclusione, sia "sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo il Protocollo e la correlata legge di ratifica non possono trovare applicazione nel caso sottoposto all'esame della Corte, non essendo espressamente previsto né nel Protocollo né nella sua legge di ratifica un trattenimento del richiedente asilo un Albania nel Cpr di Gjader".
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